Subappalto: dichiarazione in fase di gara, vizi, superamento del limite del 30%

La I Sezione del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, con sentenza n. 746 dell’8 ottobre 2018, è intervenuta in materia di subappalto, occupandosi di diversi profili del controverso istituto.

Innanzitutto, il T.A.R. ha ribadito che, in fase di gara, la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di avvalersene nelle ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle prestazioni oggetto dell’appalto. Viene così richiamata, anche nel quadro del nuovo Codice, la distinzione tra subappalto “necessario” e “facoltativo”.

Ciò precisato, il T.A.R. ha poi chiarito che eventuali incompletezze della documentazione concernente l’identità e la qualificazione dei subappaltatori costituirà causa di esclusione soltanto in caso di subappalto “necessario”, mentre, nel caso in cui l’offerente sia autonomamente qualificata, tali mancanze pregiudicheranno unicamente la possibilità di avvalersi del subappalto. Analogamente, il superamento del limite del 30% del subappalto non potrà comportare l’esclusione del concorrente, potendo al massimo precludere il ricorso al subappalto in caso di aggiudicazione.

A tal proposito, e venendo al caso di specie, il T.A.R. ha infine chiarito che qualora, in sede di verifica dell’offerta, venga prodotto un preventivo fornito dal subappaltatore che superi il 60% dell’importo dell’appalto (e quindi superiore al limite del 30%), è necessario che la stazione appaltante chieda chiarimenti dettagliati su come la ditta partecipante intenda limitare l’utilizzazione delle prestazioni del subappaltatore per rimanere all’interno della percentuale prevista dal Codice. Qualora tali chiarimenti non siano sufficienti, occorrerà procedere all’esclusione.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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