Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 486 del 10 gennaio 2019, hanno chiarito che, nel caso di azioni di responsabilità nei confronti di un Contraente Generale che ha eseguito ovvero sta eseguendo opere pubbliche, bisogna distinguere due distinte ipotesi:
a) qualora si assuma che il danno derivi dalla violazione, da parte del contraente generale, del suo “dovere” (in senso lato) pubblicistico afferente all’attività e alle funzioni svolte come “agente dell’amministrazione pubblica”, la cognizione dell’azione di responsabilità intentata dall’ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell’esercizio di quei poteri;
b) nel caso in cui, invece, si assuma che il danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come “controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica”, così da squilibrare il sinallagma contrattuale (o, può qui aggiungersi, da un mero illecito extracontrattuale), la cognizione dell’azione di responsabilità o risarcitoria spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in ragione del non venire in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici tale da far sorgere un temporaneo rapporto di servizio con l’ente pubblico.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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