La I Sezione del T.A.R. Puglia, Lecce, con sentenza n. 1938 del 5 dicembre 2019, si è occupata dei limiti quantitativi del subappalto, a seguito dell’importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso 26 settembre 2019, resa nella causa C-63/18, che aveva di fatto considerato tali limitazioni incompatibili con il diritto dell’Unione, se poste in maniera generale e astratta.
Pur dando atto della sentenza della CGUE e ammettendo che non possa ritenersi ancora applicabile a prioriil limite del 30%, il T.A.R. ha tuttavia chiarito che deve essere comunque valutato in concreto se il ricorso al subappalto violi effettivamente i principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità. Secondo l’interpretazione fornita dal T.A.R., dunque, qualora il ricorso al subappalto violi tali principi, un’eventuale limitazione quantitativa sarebbe legittima.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo sulla nuova disciplina del subappalto a seguito del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” pubblicato sulla Rivista Giuridica Europea dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
Categorie


