Project Financing: individuazione del promotore e mancata gara per l’affidamento, insussistenza di responsabilità precontrattuale

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 207 del 18 gennaio 2017,  ha affermato che, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, l’Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione, costituendo tale scelta una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa.

Pertanto, in caso di revoca della procedura di finanza di progetto, la P.A. non può neanche essere condannata a risarcire il danno per responsabilità precontrattuale: non si palesa, infatti, alcuna violazione del dovere di correttezza negoziale, nel caso in cui l’Amministrazione non abbia mai dato luogo al minimo affidamento sul consolidamento della posizione del promotore. D’altronde, il promotore compie una consapevole assunzione di rischio che quanto proposto non venga poi ritenuto conforme all’interesse pubblico e, quindi, degno di essere realmente realizzato.

La III Sezione del T.A.R. Sicilia, Palermo, con sentenza n. 110 del 13 gennaio 2017, ha ritenuto la previsione dell’art. 183, d.lgs. n. 50/2016, che prevede due ipotesi di finanza di progetto, non ostativa alla possibilità di configurare una terza ipotesi di finanza di progetto, che abbia ad oggetto lavori non previsti negli atti di programmazione, per la realizzazione dei quali l’amministrazione che ha assunto l’iniziativa abbia predisposto una lettera-avviso esplorativo, al fine di individuare gli operatori economici interessati a produrre proposte.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Categorie

Condividi