Soccorso istruttorio: pagamento della sanzione ex art. 38, comma 2-bis a prescindere dalla sanatoria

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 92 del 16 gennaio 2017, ha ritenuto che, per le cause alle quali si applica ancora il d.lgs. n. 163/2006, il pagamento della sanzione ex art. 38, comma 2-bis sia dovuto soltanto nel caso in cui il concorrente abbia deciso di avvalersi effettivamente del soccorso istruttorio.

La V Sezione ha chiarito, infatti, che l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, nonostante la portata apparentemente innovativa, ha in realtà carattere interpretativo e consente di orientare ad una corretta esegesi la disciplina pregressa. Il pagamento della “sanzione”, pertanto, è dovuto soltanto nel caso di regolarizzazione sia sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 che sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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