Oneri di sicurezza: inapplicabilità del soccorso istruttorio

La I Sezione del T.A.R. Campania, Salerno, con sentenza n. 34 del 5 gennaio 2017, ha ritenuto illegittima, per violazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori ad una società che abbia omesso di indicare, nell’offerta economica, gli oneri per la sicurezza, a nulla rilevando la circostanza che il bando accorpi gli oneri di sicurezza da cd. interferenza e quelli cd. aziendali, senza consentire ai concorrenti di individuare, univocamente ed agevolmente, la quota riferibile agli uni agli altri.

Per supplire a tale omissione non è possibile fare ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento essenziale dell’offerta la cui carenza ne determina incertezza assoluta.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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