Subappalto “necessario” sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006

La I Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con sentenza n. 1023 del 20 febbraio 2017, ha confermato l’interpretazione secondo cui, nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta neanche nei casi di cd. subappalto “necessario” in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (cfr. Ad. Plen. n. 9/2015).

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