La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 739 del 17 febbraio 2017, ha ritenuto che, col decorso dell’anno previsto dall’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, non perda efficacia la informativa antimafia interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso. Infatti, la limitazione temporale di efficacia dell’interdittiva antimafia deve intendersi riferita ai casi nei quali sia attestata l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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