Riserve: la Cassazione sull’onere di iscrizione nel registro di contabilità

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4605 del 22 febbraio 2017, ha affermato che l’onere dell’appaltatore di iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità insorga quando emerga la concreta idoneità del fatto a produrre pregiudizi o esborsi, quindi anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa sia però già dall’inizio obiettivamente apprezzabile dall’interessato, secondo criteri di media diligenza e di buona fede.

In sostanza, soltanto in tali ipotesi, in cui l’appaltatore disponga comunque di dati sufficienti per segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso che essa deve prepararsi ad affrontare, sussiste l’onere di tempestiva iscrizione, salva sempre la possibilità di precisare l’entità di tale esborso nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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