La I Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con sentenza n. 1023 del 20 febbraio 2017, è intervenuta in merito ai confini di operatività del contratto di avvalimento nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, a seguito dell’abrogazione dell’art. 49, comma 7, ad opera del d.lgs. n. 152/2008, per contrasto con la normativa comunitaria di cui alla direttiva 2004/18/CE.
In forza di tale disciplina deve ritenersi che l’avvalimento abbia una generale operatività che, pertanto, consente ad un operatore economico privo di qualificazione di avvalersi anche in toto dell’attestazione SOA di una impresa ausiliaria.
La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 852 del 23 febbraio 2017, ha affermato che non è idoneo allo scopo di munire un’impresa di adeguata attestazione SOA il contratto di avvalimento che contempli la messa a disposizione soltanto di alcuni limitati beni, di una non rilevante somma di denaro e di pochi lavoratori.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
Categorie



