La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 58 del 4 gennaio 2018, ha ritenuto illegittima l’esclusione di due imprese partecipanti alla stessa gara per il presunto collegamento tra le stesse che sarebbe emerso dalle circostanza che:
a) il consigliere di amministrazione di una impresa possieda altresì una piccola partecipazione (nella specie dell’1,44%) nel capitale sociale dell’altra;
b) la pagina web di una impresa contenga un collegamento ipertestuale alla pagina del sito dell’altra impresa.
La V Sezione ha affermato, infatti, che tali elementi non sembrano possedere quei requisiti di gravità, precisione e concordanza imprescindibili ai fini della rilevanza probatoria del collegamento tra imprese e tali da far ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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