Il T.R.G.A., Trento, con sentenza n. 319 del 1 dicembre 2017, ha ritenuto nullo il bando di una gara per servizi di natura intellettuale nella parte in cui era stata prevista la sanzione automatica dell’esclusione dalla gara nel caso di mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza nell’offerta. La previsione, a pena di esclusione, della necessità di indicazione di oneri di sicurezza anche negli appalti di servizi intellettuali risulta, infatti, illegittima per contrasto con l’art. 83, comma 8, e con l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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