La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5429 del 22 novembre 2017, ha affermato che, nel caso di “avvalimento di garanzia”, al fine di evitare il rischio che il prestito dei requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare, occorre che dalla dichiarazione dell’ausiliaria emerga con certezza ed in modo circostanziato l’impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità. In ragione di ciò, la V Sezione ha ritenuto insufficiente un contratto avvalimento “di garanzia” con il quale la impresa ausiliaria si era limitata a “mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”, così riproducendo semplicemente la locuzione contenuta nell’art. 49, d.lgs. n. 163/2006.
La Sezione III-quater del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 11307 del 14 novembre 2017, ha ritenuto illegittima la clausola di un bando di gara che prevede che anche il contratto di avvalimento “di garanzia” debba contenere la dettagliata indicazione delle risorse messe a disposizione. Ad avviso del T.A.R., infatti, questa fattispecie di avvalimento, nella quale non vi è il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione della impresa ausiliaria, non rende necessario che nel contratto e nella dichiarazione resa alla stazione appaltante siano minuziosamente indicate le strutture organizzative messe a disposizione.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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