Terna di subappaltatori: sufficiente che almeno uno abbia i requisiti

La I Sezione del T.A.R. Sicilia, Palermo, con sentenza n. 1096 del 17 maggio 2018, ha chiarito che, una volta fornita la terna di possibili subappaltatori, è sufficiente a evitare l’esclusione che almeno uno dei tre soggetti indicati risulti qualificato e abbia i requisiti per eseguire i lavori subappaltati, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo i requisiti per eseguire in proprio le prestazioni.

È, pertanto, illegittimo il provvedimento di esclusione motivato con riferimento al fatto che due dei tre subappaltatori indicati risultino privi di idonea qualificazione e che il concorrente si sia dichiarato nell’oggettiva impossibilità di sostituirli.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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