L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6 dell’11 maggio 2018, ha rimesso ancora una volta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione riguardante l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale, avendo riguardo stavolta allo specifico caso in cui vi siano in gara più di due concorrenti non evocati in giudizio e le cui offerte non siano censurate, rimasto sostanzialmente controverso anche a seguito della sentenza “Puligienica” (C-689/13 del 5 aprile 2016).
Più in particolare, si richiede alla Corte di Giustizia di chiarire se l’art. 1, paragrafi 1, comma 3, e 3, della direttiva 89/665/CEE, nel caso sopra descritto, consenta al Giudice, pur in presenza di un ricorso incidentale escludente ritenuto fondato, di valutare la concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 18 maggio 2018, ha precisato che, sebbene di norma il ricorso incidentale escludente debba essere esaminato prima del ricorso principale, è altrettanto vero che la questione attinente alla corretta notificazione del ricorso principale deve in ogni caso ritenersi prioritaria. È evidente, infatti, che, dalla risoluzione di tale questione, dipende la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale e che l’esame del ricorso incidentale presuppone la regolare instaurazione del giudizio.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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