La I Sezione del T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 178 del 22 febbraio 2021, ha operato una puntuale ricostruzione dei principi che regolano il giudizio di anomalia dell’offerta e dei conseguenti limiti al sindacato del giudice amministrativo rispetto alle valutazioni espresse dalla stazione appaltante. Nella medesima sentenza, il T.A.R. si è, inoltre, pronunciato in merito alla dibattuta questione dell’obbligo di corrispondenza delle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese ad una gara pubblica.
Sulla prima questione, il T.A.R. ha affermato che il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica soltanto laddove si concluda in senso negativo per l’impresa. In caso di esito positivo per l’impresa, invece, non occorre un’articolata esternazione delle ragioni a supporto, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem rispetto alle giustificazioni rese dall’impresa, a patto che queste siano state a loro volta congrue ed adeguate
Il giudizio di anomalia e l’esame delle giustificazioni, come è noto, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica. Pertanto, ad avviso del T.A.R., il provvedimento con cui viene dichiarata l’anomalia può essere sindacato dal giudice amministrativo solo se le valutazioni ad esso sottese risultino abnormi, manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da errori di fatto. Al contrario, non è possibile procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, in quanto ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione, cui è rimessa in via esclusiva l’attività valutativa.
L’onere di provare la manifesta irragionevolezza o illogicità del provvedimento incombe sul soggetto che contesta l’aggiudicazione, dovendo fornire specifici elementi in tal senso al giudice amministrativo.
Il Collegio si è anche pronunciato in merito all’obbligo di corrispondenza delle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in R.T.I. ad una gara pubblica. La necessità di una tale corrispondenza, per il T.A.R., deriva dalla necessità di far esattamente conoscere all’Amministrazione procedente quale impresa eseguirà le varie parti dell’appalto e se la stessa sia in possesso dei relativi requisiti (soprattutto, di qualificazione) per eseguirla a regola d’arte.
Per il T.A.R., tuttavia, tale necessità non sussiste in sede di prequalificazione, in quanto in quel momento l’Amministrazione non esamina ancora il progetto offerto ma si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede l’ammissione ha i relativi requisiti. L’obbligo sorge, invece, soltanto nel momento in cui l’Amministrazione si trova a valutare l’offerta concretamente presentata dal raggruppamento.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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