Dichiarazioni false o fuorvianti: l’esclusione non è quasi mai automatica

La VI Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con sentenza n. 1301 del 26 febbraio 2021, si è pronunciata in materia di cause di esclusione, con specifico riferimento all’ipotesi di dichiarazioni false o fuorvianti, eventualmente fornite anche per negligenza alla stazione appaltante.

Tale circostanza, ad avviso del T.A.R. Campania, non comporta di per sé l’esclusione dalla gara dell’impresa che abbia fornito tali dichiarazioni. Al contrario, per il Collegio, ne deriva l’obbligo per la stazione appaltante di provvedere ad una rinnovata e approfondita valutazione della concreta incidenza del fatto in questione sull’affidabilità professionale dell’impresa risultata poi aggiudicataria.

L’automatico effetto escludente previsto dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016, secondo il Collegio, verrebbe a realizzarsi solo nelle ipotesi in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Amministrazione relativi all’ammissione, alla valutazione delle offerte o all’aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest’ultima.

La pronuncia del T.A.R. si riallaccia a quanto già statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 16/2020, che aveva già evidenziato l’insussistenza di un automatico effetto espulsivo in tali ipotesi.

È chiaro che, così interpretata, la norma di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016, laddove prevede un effetto escludente in presenza di dichiarazioni false, ha scarsi margini di operatività. L’ipotesi in cui le dichiarazioni rese risultino obiettivamente false, senza alcun margine di dubbio, è infatti di difficile (se non impossibile) dimostrabilità.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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