Emendabilità degli errori materiali nella predisposizione dell’offerta

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1773 del 2 marzo 2021, è intervenuta in materia di cause esclusone dalla gara, affrontando la tematica dell’emendabilità degli errori materiali commessi nella predisposizione dell’offerta.

Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione di una offerta disposta in ragione dell’inserimento dell’offerta economica di un lotto nella busta che sarebbe dovuta essere relativa all’offerta economica di altro lotto.

Dunque, trattandosi di un mero errore materiale facilmente riconoscibile e, come tale, emendabile, il provvedimento di esclusione non avrebbe dovuto essere disposto dalla stazione appaltante.

Infatti, come ricordato dal Consiglio di Stato, nelle gare di appalto, la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile, purché ricorrano determinate condizioni:

  • innanzitutto deve trattarsi di un errore meramente materiale;
  • tale errore, inoltre, deve essere riconoscibile;
  • l’operazione, nel complesso, non deve poter essere considerata manipolativa o di adattamento dell’offerta.

In assenza di tali condizioni, infatti, l’eventuale correzione di un errore avallata dalla stazione appaltante finirebbe per compromettere il principio di par condicio tra i concorrenti, oltre che le esigenze di trasparenza e di certezza sottese in generale alle procedure di evidenza pubblica. 

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Categorie

Condividi