La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1774 del 2 marzo 2021, ha ritenuto sussistente l’interesse degli operatori economici del settore “in quanto tali” a contrastare l’affidamento intervenuto in violazione delle regole concorrenziali dell’evidenza pubblica.
Ciò è particolarmente significativo perché, nel caso di affidamenti avvenuti in violazione del principio di concorrenza, come nella proroga intervenuta nel caso di specie, potranno ricorrere non soltanto gli eventuali concorrenti, interessati a mantenere la consistenza di quanto posto a gara, ma anche gli operatori economici del settore, considerati in quanto tali.
Nella fattispecie, è stato ritenuto sussistente l’interesse di un’impresa operante nel medesimo settore ad impugnare la delibera con la quale era stata concessa dall’amministrazione la proroga di un contratto di servizi.
Vero è, come ricorda il Consiglio di Stato, che la proroga costituisce una facoltà riconosciuta alla pubblica amministrazione, che così può conseguire un più rapito approvvigionamento dei servizi; tuttavia, tale facoltà è da ritenersi del tutto eccezionale, dovendo essere impiegata esclusivamente per le finalità tassativamente fissate dal legislatore.
Nella fattispecie, l’opportunità rappresentata dall’amministrazione era legata all’opportunità di conseguire un più rapido adeguamento dei servizi di energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, ai sensi dell’art. 6, all. II, punto 2), lett. b), d.lgs. n. 115/2008.
Tale tipologia di proroga, astrattamente ammissibile, non può però porsi a discapito di un appalto già aggiudicato dalla centrale di committente, anche per conto e in favore dell’ente, per servizi sia pure parzialmente coincidenti.
In tal caso, infatti, il provvedimento di proroga si porrebbe in contrasto con il principio di evidenza pubblica, essendo stata esperita dalla centrale di committenza una gara per un servizio parzialmente coincidente.
In definitiva, nel caso di specie, la III Sezione ha dichiarato illegittima la delibera con la quale una Azienda Ospedaliera ha prorogato il contratto di appalto relativo alla gestione, manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici, assieme alla fornitura energetica per i propri immobili, ai sensi dell’art. 6, allegato II, punto 2), lett. b), d.lgs. n. 115/2008.
Dunque, confermando quanto già statuito in primo grado dal T.A.R. Toscana, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la delibera di proroga quando, come nel caso di specie, vi siano:
a) assenza di un congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto (Cons. St., sez. III, 4 giugno 2019, n. 3761), indice di un notevole, ingiustificato, scostamento da tale ratio, che consente la proroga solo al ricorrere di oggettive, imprevedibili, circostanze che rendano impossibile la stipula del nuovo contratto;
b) assenza di nuove, ulteriori, prestazioni che diano luogo ad una novazione oggettiva del rapporto (Cons. St., sez. V, 28 maggio 2018, n. 3230).
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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