Decreto “semplificazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la nuova disciplina del subappalto e le altre novità

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129/2021, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto-legge “semplificazioni”). Il decreto contiene una serie di rilevanti modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, con particolare riguardo all’istituto del subappalto. Il decreto dovrà poi essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e, in tale fase, potranno essere apportate ulteriori modifiche.

Tra gli istituti più profondamente incisi dal decreto vi è il subappalto, istituto tradizionalmente sfavorito nella disciplina domestica, ben al di là di quanto fosse consentito dalle Direttive eurounitarie, come la Commissione europea (Comm. UE, lettera di messa in mora n. 2018/2273 del 24 gennaio 2019) e la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE, 26 settembre 2019, C-63/18) non hanno mancato di rilevare.

Dunque, dalla data di entrata in vigore del decreto, secondo quanto stabilito dall’art. 50, comma 1, «fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture»

Il limite si sposta, quindi, almeno fino al 31 ottobre 2021, al 50%, rispetto all’originario 30% e al successivo limite del 40%, introdotto dall’art. 1, comma 18, primo periodo, d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che viene abrogato.

Ancor più incisivamente, il secondo comma dell’art. 50 prevede che, dal 1 novembre 2021, non vi sarà alcun limite quantitativo all’utilizzo del subappalto, prevedendo però in cambio alcune garanzie: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Particolarmente rilevante, inoltre, è la previsione secondo cui il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Sono previste, all’art. 49, semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Tra le varie modifiche, è rilevante che sia ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 (c.d. appalto integrato).

Sono, inoltre, previste, all’art. 51, misure di semplificazione dell’esecuzione degli appalti anzidetti, consentendo che il RUP, in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, eserciti il potere sostitutivo in un termine dimidiato rispetto a quello originariamente stabilito. È anche stabilito che la stazione appaltante preveda nei bandi e nelle lettere d’invito un premio di accelerazione per ogni eventuale giorno di anticipo dell’ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato, con gli stessi criteri previsti per il calcolo della penale.

Si va, poi, verso una riduzione e un rafforzamento delle stazioni appaltanti e della loro qualificazione. Il decreto, infatti, all’art. 53, prevede che, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province: non quindi autonomamente. 

Sono state, inoltre, apportate modificazioni per quanto concerne gli affidamenti diretti. Più in particolare, per i lavori di importo inferiore a 150.000, la stazione appaltante procederà all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sono state, inoltre, alzate le soglie per l’affidamento diretto di cui all’art. 1, d.l. n. 76/2020, lett. b).

Ulteriori semplificazioni riguardano le procedure per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nell’ottica sempre di una maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Sono state anche previste modifiche volte ad assicurare la piena operatività della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, di cui all’art. 81, d.lgs. n. 50/2016.

Altre modifiche riguardano istituti come quello, mai decollato, del dibattito pubblico, di cui si riconosce l’importanza in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e che viene finalmente dotato di una disciplina dettagliata, che possa favorirne l’utilizzo (art. 47).

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

Per maggiori approfondimenti in merito all’istituto del subappalto si rinvia all’articolo pubblicato, a seguito del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” (d.l. n. 32/2019) sulla Rivista Giuridica Europea dall’avv. Aldo Iannotti della Valle.

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