DURC: applicabilità del cd. preavviso di rigetto

In merito al dibattuto tema della regolarizzazione del D.U.R.C. negativo, prevista dall’art. 31, comma 8, d.l. 69/2013, il T.A.R. Sicilia, Palermo, con sentenza n. 660 del 12 marzo 2015, ha ritenuto che il requisito della regolarità contributiva debba sussistere al momento della dichiarazione e non alla scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione (la regolarizzazione sarebbe possibile in altre e più limitate ipotesi).

Con tale pronuncia il T.A.R. Palermo si è discostato dall’orientamento, finora prevalente ma non consolidato, espresso dal T.A.R. Sardegna (sentenza del 16 febbraio 2015) e dal T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, con la sentenza del 12 marzo n. 157.

In tale sentenza, il T.A.R. L’Aquila ha giudicato illegittimo il provvedimento con il quale una stazione appaltante ha revocato in autotutela l’aggiudicazione di una gara, motivata con riferimento all’insussistenza del requisito della regolarità contributiva, qualora l’Ente previdenziale non avesse assegnato all’aggiudicatario il termine di quindici giorni per regolarizzare la sua posizione.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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