Interdittiva antimafia: revoca o recesso della P.A., presupposti per l’adozione

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3653 del 24 luglio 2015, ha affermato che, in presenza di un’informativa interdittiva antimafia, il provvedimento di revoca o recesso adottato dalla P.A. non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salva l’ipotesi, del tutto eccezionale, in cui venga riconosciuto prevalente l’interesse alla conclusione della commessa con l’originario affidatario, a fronte dell’esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti.

Quanto ai presupposti per l’emissione, la stessa sentenza afferma che l’informativa interdittiva antimafia può fondarsi anche su fatti più risalenti nel tempo, quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell’attività dell’impresa: in sostanza, se dall’esame dei fatti più recenti non risulta confermata l’attualità del condizionamento mafioso l’informativa deve essere annullata. Inoltre, ritenere che una sentenza penale di condanna avente ad oggetto fatti risalenti nel tempo significherebbe introdurre un elemento della fattispecie che non è contemplato nel disposto dell’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs n. 159/2011, disciplinante le interdittive antimafia.

La stessa III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3310 del 3 luglio 2015, intervenendo su analoga materia, ha affermato, inoltre, che non può configurarsi un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell’impresa: sussiste, infatti, la necessità di elementi ulteriori affinché si possa parlare di attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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