Interdittiva antimafia: presupposti, elementi sintomatici del condizionamento mafioso

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 463 del 5 febbraio 2016, ha affermato che, pur potendo l’interdittiva antimafia essere legittimata dal solo rilievo di elementi sintomatici del pericolo di condizionamento mafioso, l’apprezzamento di tali indici deve necessariamente fondare una valutazione di attualità del tentativo di condizionamento della gestione dell’impresa da parte di associazioni mafiose. La III Sezione, pertanto, ha ritenuto illegittima un’interdittiva antimafia fondata su elementi inidonei ad attestare, con la necessaria capacità probatoria, la concretezza e l’attualità del tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nell’amministrazione dell’impresa, soprattutto a fronte di una documentazione contraria proveniente dalla D.I.A. e dagli organi di polizia.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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