In house: presupposti dell’affidamento diretto del servizio di igiene urbana, definizione degli A.T.O.

La II Sezione del T.A.R. Liguria, con sentenza n. 120 dell’8 febbraio 2016, ha affermato che l’affidamento diretto in house costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, qualora ricorrano i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo “analogo” sulla società affidataria a quello che l’ente esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’Ente o con gli Enti che la controllano. Non è necessario, inoltre, che il controllo “analogo” sia esercitato singolarmente, potendo essere esercitato congiuntamente da più enti.

Il T.A.R., pertanto, ha ritenuto legittima la delibera con la quale un Comune, in considerazione del ritardo nella definizione degli A.T.O., ha affidato direttamente il servizio di igiene urbana ad una società cd. in house costituita esclusivamente da enti locali, in considerazione della decisiva circostanza che, qualora avesse bandito una procedura ad evidenza pubblica o istituito una propria società mista, tale scelta si sarebbe posta in contrasto con l’approccio unitario prefigurato dalla normativa statale e regionale che, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, richiede la definizione di A.T.O. di dimensioni non inferiori almeno a quella del territorio provinciale.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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