Il nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore il 20 aprile 2016, reca, agli artt. 192 e 193 (Parte IV, Titolo II), una disciplina specifica per gli affidamenti in house.
È prevista l’istituzione, a cura dell’ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house, al quale ci si iscrive previa domanda, che consente all’ente aggiudicatore iscritto all’elenco di conferire, sotto la propria responsabilità, appalti o concessioni mediante affidamento diretto.
Non sono state recepite le indicazioni del Consiglio di Stato relativamente al coordinamento della disciplina dell’in house con la disciplina sui limiti di costituzione delle società pubbliche, né sono state affrontati il tema della costituzione di società miste con partecipazione pubblica e privata e il tema della procedura di evidenza pubblica della scelta del socio privato.
Le condizioni previste, all’art. 5, per l’affidamento in house sono:
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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