Soccorso istruttorio: carenze del progetto tecnico, mancata accettazione del Protocollo di Legalità, altre ipotesi

Diverse pronunce hanno riguardato questo mese l’istituto del soccorso istruttorio, contribuendo a chiarirne ulteriormente limiti e condizioni di operabilità, con riguardo a carenze del progetto tecnico, alla mancata dichiarazione di accettazione del Protocollo di Legalità, nonché con riguardo all’ipotesi di soccorso istruttorio “a pagamento”.

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1318 del 1 aprile 2016, ha chiarito che il potere di soccorso istruttorio non può mai essere esercitato per acquisire puntualizzazioni o specificazioni tecniche circa i contenuti e le funzionalità del progetto tecnico, soprattutto quando lo stesso risulta completo nelle soluzioni proposte, anche se carente nella sua capacità funzionale e operativa.

La Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza n. 116 del 20 aprile 2016, ha, infine, ritenuto illegittimo il provvedimento con cui la Stazione appaltante ha disposto l’immediata esclusione di un’A.T.I. in quanto la stessa aveva omesso di produrre la dichiarazione di accettazione del Protocollo di Legalità della mandataria, senza preventivamente attivare il soccorso istruttorio.

Ciò è a maggior ragione vero ove risulti che, nella domanda di ammissione, l’A.T.I. stessa abbia dichiarato che l’appalto è soggetto alla piena osservanza delle clausole di autotutela di cui al Protocollo di Legalità.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1597 del 21 aprile 2016, ha affermato che il soccorso istruttorio “a pagamento” non può essere attivato nelle ipotesi in cui le lacune e omissioni dichiarative superino i limiti della mera “irregolarità essenziale” e si traducano nella più radicale carenza di un “elemento essenziale dell’offerta”.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Categorie

Condividi