La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1630 del 28 aprile 2016, ha affermato che, in presenza di un’interdittiva antimafia emessa a carico dell’impresa appaltatrice, la stazione appaltante è vincolata a recedere dal contratto, in quanto, fino all’eventuale adozione della misura della temporanea e straordinaria gestione dell’impresa, di cui all’art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, l’informativa mantiene inalterati tutti gli effetti interdittivi previsti dall’art. 94, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, fatta salva solo l’eccezionale ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo, ossia «nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi, ritenuta essenziale per il proseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi».
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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