Interdittiva antimafia: obbligo per la stazione appaltante di recedere dal contratto

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1630 del 28 aprile 2016, ha affermato che, in presenza di un’interdittiva antimafia emessa a carico dell’impresa appaltatrice, la stazione appaltante è vincolata a recedere dal contratto, in quanto, fino all’eventuale adozione della misura della temporanea e straordinaria gestione dell’impresa, di cui all’art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, l’informativa mantiene inalterati tutti gli effetti interdittivi previsti dall’art. 94, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, fatta salva solo l’eccezionale ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo, ossia «nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi, ritenuta essenziale per il proseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi».

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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