La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1743 del 3 maggio 2016, ha operato una ricostruzione normativa dell’istituto delle informative interdittive antimafia, individuando i principi cui devono attenersi le Prefetture in sede di emanazione delle stesse. La motivazione deve indicare gli elementi di fatto posti a base della valutazione, desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria, esplicitando le ragioni in base alle quali, secondo la logica del “più probabile che non”, sia ragionevole dedurre il rischio di infiltrazione mafiosa. Tali provvedimenti non costituiscono un numerus clausus, essendo possibile fondare la motivazione dell’interdittiva su rapporti di parentela o di frequentazione che, per intensità e durata, indichino un verosimile pericolo di condizionamento criminale, ovvero da vicende anomale nella formale struttura o nella concreta gestione dell’impresa.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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