Oneri di sicurezza: casi in cui non è necessaria l’indicazione

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1796 del 5 maggio 2016, ha chiarito che il principio affermato dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 3/2015, secondo cui sussiste l’obbligo di indicare i costi interni per la sicurezza, pena l’esclusione dalla gara anche se non prevista nel bando, non si applica né agli appalti di servizi di natura prettamente intellettuale né, in caso di silenzio sul punto da parte della lex specialis, agli appalti di servizi di cui all’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 (tra i quali i servizi sanitari e sociali), non essendo previsto, all’art. 20 dello stesso Codice, alcun rinvio alle norme sugli oneri di sicurezza.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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