La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1883 del 12 maggio 2016, ha affermato che l’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, relativo alla sostituzione dell’impresa mandante di un R.T.I. interessata da interdittiva antimafia, possa essere applicato anche al caso della sostituzione dell’impresa ausiliaria interdetta: pertanto, in caso di sostituzione dell’impresa ausiliaria nella fase anteriore alla stipula del contratto, non operano le cause di divieto o di sospensione ostative all’aggiudicazione, essendo lasciato modo alla stazione appaltante di verificare i requisiti per l’avvalimento.
Ancora in tema di avvalimento, ma con riguardo a un diverso profilo, è intervenuta la II Sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con sentenza n. 695 del 23 maggio 2016. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara perché il contratto di avvalimento conteneva una clausola che sottoponeva la sua efficacia all’aggiudicazione della gara. L’evento dedotto in condizione, infatti, è proprio l’aggiudicazione della gara, sicché non risulta in alcun modo minata la certezza dell’impegno assunto con il contratto di avvalimento.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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