Ancora l’Adunanza Plenaria sul DURC: giurisdizione del G.A., impossibilità di regolarizzazione in corso di gara

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 25 maggio 2016, ha ritenuto rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo la definizione dell’accertamento inerente alla regolarità del DURC.

In particolare, l’accertamento del g.a. riguarda il DURC inteso quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante alla gara.

Il giudizio sulla validità di detto documento nell’ambito del processo amministrativo non travolge, pertanto, la sua validità intrinseca nell’ambito dei rapporto con gli enti previdenziali.

La sentenza ha inoltre confermato l’orientamento già adottato dall’Adunanza Plenaria con le sentenze n. 5 e n. 6 del 2016 in merito all’impossibilità di regolarizzazione in corso di gara.

Pertanto, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina del cd. preavviso di DURC negativo previsto all’art. 31, comma 8, d.l. n. 69/2013, l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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