La IV Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 14 luglio 2016 resa nella causa C-6/15, ha affermato che, nel caso in cui un appalto di servizi debba essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’amministrazione non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nella lex specialis di gara, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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