La I Sezione del T.A.R. Toscana, con sentenza n. 1197 del 15 luglio 2016, ha ritenuto che l’esclusione dalla gara di una concorrente che abbia prodotto un contratto di avvalimento non contenente l’analitica e specifica elencazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati non possa essere evitata facendo ricorso al soccorso istruttorio “a pagamento” ex art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006.
Ciò in quanto un siffatto contratto di avvalimento sarebbe nullo per indeterminatezza ed interminabilità dell’oggetto, ex artt. 1418 e 1346 c.c., con conseguente impossibilità di integrare ex post i requisiti di partecipazione richiesti, pena la violazione del principio della par condicio.
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