Soccorso istruttorio: pagamento della sanzione ex art. 38, comma 2-bis a prescindere dalla sanatoria

La I Sezione del T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 1423 del 14 luglio 2016, ha ritenuto che, per le cause alle quali si applica ancora il d.lgs. n. 163/2006, il pagamento della sanzione ex art. 38, comma 2-bis sia dovuto in funzione della mancanza, dell’incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive volte ad accertare i requisiti di partecipazione alla gara, a prescindere dall’effettiva regolarizzazione.

Al contrario il nuovo Codice degli Appalti, in tema di soccorso istruttorio “a pagamento”, non prevede più l’obbligo del pagamento della sanzione in caso di mancata regolarizzazione.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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