La II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 7586 del 1 luglio 2016, ha superato la precedente concezione che escludeva la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio nei casi di omessa produzione di un documento prescritto a pena di esclusione e che limitava la possibilità di utilizzo dell’istituto ai soli casi di avvenuta produzione di documenti contenenti errori, lacune o ambiguità.
Resta, tuttavia, il limite per cui non può essere sanata con soccorso istruttorio la dichiarazione mendace.
La IV Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 1383 dell’8 luglio 2016, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale è stata disposta l’esclusione da una gara svoltasi con modalità telematiche per la circostanza che, nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte elettroniche, la stazione appaltante non è riuscita ad aprire i documenti di una concorrente.
In tal caso, infatti, ricorrono i presupposti per l’applicazione del soccorso istruttorio, essendo indubbio che i documenti dei quali la stazione appaltante lamenta la mancanza sono in realtà stati inviati tempestivamente attraverso la piattaforma informatica: la mera impossibilità tecnica della loro lettura non può, quindi, giustificare l’esclusione della ditta partecipante.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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