La I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19802 del 4 ottobre 2016, ha chiarito la finalità dell’istituto della riserva negli appalti pubblici, che è principalmente quella di consentire all’Amministrazione la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste. A tal proposito ha sottolineato che per l’appaltatore l’iscrizione della riserva nel registro di contabilità costituisce un onere, al fine di non incorrere nella decadenza dalle proprie domande, che tuttavia non possono considerarsi provate per il fatto stesso dell’iscrizione. Pertanto, l’onere di iscrizione della riserva non solleva l’appaltatore dall’onere di provare in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
Categorie


