La V Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con sentenza n. 4975 del 27 ottobre 2016, ha affermato che, qualora una precisazione resa in sede di soccorso istruttorio si configuri come una mera specificazione del contenuto di una dichiarazione già depositata al momento della presentazione dell’offerta e che sia di per sé sufficientemente comprensiva, non è dovuto il pagamento della somma ex art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006.
Pertanto, il soccorso istruttorio non è “oneroso” quando i chiarimenti richiesti siano già intuibili dalla documentazione in precedenza depositata.
La II Sezione del T.A.R. Liguria, con sentenza n. 1023 del 17 ottobre 2016, ha delimitato l’ambito di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio in base al discrimine tra essenzialità o non essenzialità dell’offerta tale da ingenerare o meno un’incertezza sul suo contenuto: infatti, tutti gli elementi che influiscono sul contenuto dell’offerta, nelle sue componenti di offerta tecnica ed economica, non possono essere sanati mediante il ricorso al soccorso istruttorio.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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