La III Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 1781 del 3 ottobre 2016, ha ritenuto illegittima la scelta di affidare direttamente un servizio pubblico locale ad una società in house se non sorretta da motivazione che esprima l’avvenuta valutazione comparativa delle diverse opzioni previste dall’ordinamento e che sia idonea a giustificare una maggiore convenienza del modello gestionale prescelto, con particolare riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Nel decidere tale questione, il T.A.R. ha preliminarmente affermato la legittimazione ad agire in capo al precedente gestore del servizio, in quanto l’interesse strumentale a ricorrere avverso l’affidamento diretto cd. in house riguarda qualsiasi impresa del settore in quanto potenziale concorrente della gara.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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