Alla CGUE la disciplina del soccorso istruttorio “a pagamento” del vecchio Codice

La III Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con ordinanza n. 10012 del 3 ottobre 2016, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006, che disciplina il cosiddetto soccorso istruttorio “a pagamento, e alla sua compatibilità con la normativa comunitaria.

La prima questione pregiudiziale è posta sotto il profilo dell’importo eccessivamente elevato e del carattere predeterminato della sanzione stessa, non graduabile in rapporto alla situazione concreta da disciplinare e alla gravità dell’irregolarità sanabile.

Il secondo profilo posto all’attenzione della Corte di Giustizia riguarda, più in generale, la compatibilità del predetto art. 38, comma 2-bis, con il diritto comunitario, in quanto la stessa onerosità del soccorso istruttorio può ritenersi in contrasto con i principi di massima apertura del mercato alla concorrenza che ispirano l’istituto.

I rilievi del T.A.R. Lazio attengono, ovviamente, alla disciplina antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, che ha inciso sul soccorso istruttorio a pagamento, contenendo l’entità della sanzione in misura non superiore a 5.000,00 € e chiarendo che la stessa è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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