Offerte anomale: nuovo Codice degli Appalti, tabelle ministeriali

La Sezione I-ter del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 12873 del 30 dicembre 2016, ha chiarito che, in tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, le tabelle indicate dall’art. 97, d.lgs. n. 50/2016, per l’individuazione del costo del personale e dei minimi salariarli retributivi non sono altro che quelle già previste, con disposizione perfettamente sovrapponibile, dall’art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006, che si riferisce alle apposite tabelle del Ministero del Lavoro.

In ogni caso, anche nella vigenza del nuovo Codice, i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori.

Il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, con sentenza n. 1315 del 15 dicembre 2016, intervenendo sempre in tema di anomalia delle offerte nella vigenza del nuovo Codice degli Appalti, ha affermato che il combinato disposto degli artt. 97, comma 5, lett. a), e 30, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, fa sì che le stazioni appaltanti siano obbligate a richiedere, a pena di esclusione, i necessari giustificativi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta in merito al rispetto delle norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, obbligatoriamente richiesti agli operatori economici.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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