L’ANAC, nell’adunanza del 28 dicembre 2016, ha approvato, in via preliminare, le proposte di linee guida “per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, che saranno pubblicate in via definitiva a seguito dell’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida daranno attuazione all’art. 192, d.lgs. n. 50/2016, disciplinando il procedimento per l’iscrizione all’elenco tenuto dall’ANAC di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5, d.lgs. n. 50/2016, e dagli artt. 4 e 16, d.lgs. n. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di propri organismi in house. Il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione all’elenco sarà avviato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovrà concludersi entro 90 giorni dall’avvio.
La verifica effettuata dall’ANAC attiene all’accertamento che la società in house abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), b), d) ed e) del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; attiene, inoltre, all’accertamento del requisito del “controllo analogo” e dell’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione della quota prescritta da norme di legge, nonché alla verifica che oltre l’80% del fatturato dell’organismo partecipato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. In particolare, ai fini dell’accertamento del requisito del controllo analogo sulla società partecipata a quello esercitato sui propri servizi, l’ANAC accerta la sussistenza in capo all’amministrazione di poteri di controllo, ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti da specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di altro atto. Il controllo analogo deve avere ad oggetto sia gli organi che gli atti dell’organismo partecipato e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione. Le linee guida prevedono anche alcuni elementi considerati idonei, a titolo esemplificativo, a configurare il controllo analogo.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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