Avvalimento di garanzia: sufficiente la messa a disposizione della complessiva solidità finanziaria

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5423 del 22 dicembre 2016, ha ritenuto che, in caso di avvalimento c.d. “di garanzia”, non è necessario che l’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che dalla dichiarazione negoziale della società ausiliaria emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione della società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperenziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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