In house: la CGUE sul requisito dell’attività prevalente

La IV Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza dell’8 dicembre 2016 resa nella causa C-553/15, è intervenuta sui requisiti di legittimità un affidamento c.d. in house. Essendo, in primo luogo, necessario stabilire se l’ente affidatario svolga “l’attività prevalente” per gli enti territoriali che siano suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro stessi servizi, l’attenzione della Corte si è concentrata cosa debba precisamente intendersi per “attività prevalente”. In particolare, si è escluso che possa essere ricompresa in detta “attività prevalente” quella imposta all’ente affidatario da un’amministrazione pubblica che non sia propria socia in favore di enti territoriali che, a loro volta, non siano suoi soci e che non esercitino su di esso un “controllo analogo”.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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