La IX Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2016 resa nella causa C-199/15, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione europea e, nella fattispecie, con l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, una normativa nazionale (come quella italiana) che obbliga la stazione appaltante ad escludere un’impresa a causa di una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione stessa e rilasciato dagli istituti previdenziali (DURC), qualora tale violazione sussista alla data di scadenza del termine di partecipazione ad una gara di appalto.
A nulla rileva, invece, che tale violazione sia successivamente venuta meno alla data dell’aggiudicazione e della verifica d’ufficio da parte dell’ente appaltante. Il principio di continuità della regolarità contributiva deve ritenersi operante anche nel caso in cui l’ente previdenziale, rilevato il mancato versamento, abbia omesso di invitare l’impresa alla regolarizzazione.
Non viene travolta, quindi, la normativa italiana e risulta ancora valida l’interpretazione seguita dall’Adunanza Plenaria con le sentenze n. 5 e n. 6 del 2016 in merito all’impossibilità di regolarizzazione in corso di gara. Pertanto, l’impresa dovrà essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Categorie



