Oneri di sicurezza: per la CGUE l’esclusione in assenza di soccorso istruttorio è incompatibile con il diritto eurounitario

La VI Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 10 novembre 2016 resa nella causa C-162/16, rifacendosi al principio di parità di trattamento e all’obbligo di trasparenza, ha affermato il contrasto con il diritto dell’Unione Europea di una disciplina che obblighi la stazione appaltante all’esclusione dalla gara di un’impresa concorrente per mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, in mancanza di espressa previsione e del bando e senza che sia stato esercitato il potere di soccorso istruttorio. I principi di par condicio e di proporzionalità non ostano, infatti, al fatto di concedere all’offerente la possibilità di rimediare alla mancata indicazione e di adempiere all’obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice. Così statuendo, la Corte ha sostanzialmente confermato la linea interpretativa già seguita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 19 del 27.7.2016.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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