La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 319 del 26 gennaio 2017, ha affermato che il ricorso proposto avverso un’informativa interdittiva antimafia, trattandosi di un istituto di portata generale che non interseca solo ma materia degli appalti pubblici, è soggetto al rito ordinario e non a rito appalti, con la conseguenza che il termine di impugnazione è quello ordinario di 60 giorni e non quello dimezzato, previsto all’art. 120, comma 5, c.p.a. per gli appalti pubblici, superando così il precedente orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3247 del 20 luglio 2016.
La IV Sezione, infatti, ha ritenuto che, spettando al Prefetto l’accertamento dei requisiti dell’interdittiva antimafia, con un atto che costituisce tipica espressione di una ampia discrezionalità connessa alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione antimafia, non è corretto ricondurre e relegare tale attività alla sola materia delle procedure di gara e alla relativa disciplina processuale: la materia degli appalti pubblici, infatti, non esaurisce il ben più vasto raggio applicativo dell’interdittiva antimafia ed è, quindi, errato invocare la ratio acceleratoria e la dimidazione dei termini tipica di tale materia.
La stessa sentenza ha anche avuto modo di sottolineare che la deliberazione della P.A. di recedere dal contratto di appalto, consequenziale all’informativa interdittiva antimafia, è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto ad evitare il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalità organizzata.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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