ANAC: parere del Consiglio di Stato sulle linee guida in materia di affidamento in house

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere n. 282 del 1 febbraio 2017, ha reso il parere facoltativo richiesto dall’ANAC sulle linee guida  ”per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”.

Le linee guida disciplinano le informazioni contenute nell’elenco, i soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione, le modalità di presentazione della domanda, l’avvio del procedimento, l’istruttoria per la verifica dei requisiti, la comunicazione di variazioni e la cancellazione.

Il Consiglio di Stato ha osservato, in particolare, che le linee guida non possono integrare i presupposti legittimanti l’affidamento in house, come previsti dalle direttive comunitarie e recepiti all’art. 5 del Codice e all’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, ma devono limitarsi ad una “prudente esemplificazione”.

Nel chiarire la ratio dell’istituzione di un elenco di soggetti che possono effettuare affidamenti diretti cd. in house, il Consiglio di Stato ha altresì precisato che  l’art. 192 non ha inteso assoggettare l’esercizio della facoltà di avvalersi dell’in house ad un accertamento costitutivo o ad un’iscrizione con efficacia abilitante, non avendo tale articolo ampliato il catalogo dei requisiti sostanziali che consentono all’amministrazione di procedere mediante affidamento diretto in house.

Gli elementi costitutivi di un affidamento in house sono dettati, infatti, dall’art. 5 del Codice, che recepisce i criteri dettati dalle direttive comunitarie, non potendo essere introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime (divieto di gold plating). L’iscrizione nell’elenco, tuttavia, non è disposta solo a fini pubblicitari. In particolare, la domanda di iscrizione, ad avviso del Consiglio di Stato, assume una duplice rilevanza: consente ex se di procedere all’affidamento senza gara e innesca una fase di controllo dell’ANAC, tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi per l’affidamento in house. Alla verifica segue un provvedimento solo in caso di esito negativo dell’istruttoria.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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