Offerte anomale: rimessa all’Adunanza Plenaria una questione relativa al c.d. “taglio delle ali”

La III Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1151 del 13 marzo 2017, ha rimesso all’Adunanza Plenaria questioni relative all’operazione cd. di “taglio delle ali”, volta a calcolare quali siano le offerte da accantonare quando il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Con il primo quesito la III Sezione chiede se, nel calcolo del 10% delle offerte aventi maggiore e/o minore ribasso, ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, occorra computare tutte le offerte aventi medesimo valore (e, dunque, medesimo ribasso) singolarmente una ad una o, invece, quale unica offerta (cd. blocco unitario).

Con la seconda questione la III Sezione chiede se l’art. 121, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 207/2010, nel prevedere che «qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86, comma 1, del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia», intenda o, comunque, presupponga che le offerte aventi eguale valore rispetto a quelle da accantonare siano considerate “accantonate” e accorpate come un’unica offerta o, invece, si limiti a prevedere solo che debbano essere escluse (“accantonate”) dal calcolo della soglia di anomalia le offerte che, pur non rientrando nella quota algebrica del 10%, abbiano tuttavia eguale valore rispetto a quelle da accantonare e cioè, per logica necessità, a quelle situate al margine estremo delle ali (c.d. offerte a cavallo).

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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