La II Sezione del T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 328 dell’8 marzo 2017, è intervenuta in merito alla disciplina del subappalto nel nuovo Codice dei contratti pubblici, affermando, da un lato, che l’indicazione della terna in sede di offerta obbliga la stazione appaltante a verificare immediatamente la sussistenza requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche e, dall’altro, che tale verifica dovrà essere comunque ripetuta all’atto di effettiva stipulazione/autorizzazione del contratto di subappalto, potendo le condizioni dei subappaltatori mutare nel tempo e potendo i subappaltatori indicati in sede di offerta non essere mai effettivamente chiamati ad operare.
Il T.A.R. ha anche aggiunto che appare non conforme al principio di proporzionalità desumere l’automatica esclusione di un concorrente che risulti anche indicato da altri quale subappaltatore, tanto più che l’indicazione del subappaltatore non implica necessariamente una previa formalizzazione dei rapporti tra subappaltatore stesso e concorrente che lo indica.
La presenza del medesimo soggetto nell’ambito di più offerte può costituire mero sintomo di collegamento tra le offerte e di dubbia trasparenza delle stesse ma, quale mero indizio, non può che essere verificato, insieme ad altri eventuali indizi ed alla luce delle offerte formulate, nel contraddittorio delle parti.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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