La I Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 963 del 27 aprile 2017, ha chiarito che la valutazione della congruità dell’offerta, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, è suscettibile di sindacato esterno da parte del giudice amministrativo nei profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, e contraddittorietà.
Il T.A.R. ha rilevato che, in linea generale, nella fase del controllo dell’anomalia delle offerte, non è effettivamente possibile un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica.
Il Collegio ha, tuttavia, ritenuto possibile per il concorrente dimostrare, in sede di verifica di anomalia, che determinate voci di prezzo siano eccessivamente basse e altre sopravvalutate.
In particolare, in tale sede, è stata ritenuta ammissibile la dimostrazione della congruità delle singole voci, qualora i valori indicati in sede di gara siano comunque eccedenti rispetto ai costi che la impresa interessata avrebbe sostenuto nell’esecuzione dell’appalto, assicurando così un utile di impresa.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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